Validità anno scolastico

Il D.P.R. n: 122/2009 art. 14 comma 7 dispone:

“Per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. [...] Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.”

Per il Liceo sono previsti i ¾ di 891 ore nel primo Biennio (27 ore settimanali per 33 settimane di lezione), di 990 ore nel secondo Biennio e Quinto anno (30 ore settimanali per 33 settimane di lezione).

Per il Tecnico sono previsti i ¾ di 1056 ore per tutte le classi (32 ore settimanali per 33 settimane di lezione).

Per il Professionale sono previsti i ¾ di 1056 per tutte le classi (32 ore settimanali per 33 settimane).

Il Collegio ha deliberato come deroghe:

- Gravi motivi di salute adeguatamente documentati;

- Terapie o cure programmate;

- Donazioni di sangue;

- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche da federazione riconosciute dal C.O.N.I. e disciplinate da accordo studente atleta;

- Adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.

I Coordinatori di classe dovranno segnalare alle famiglie i nominativi degli alunni che abbiano effettuato entro il 23 dicembre 2022 più di dieci giorni di assenza.

Allegati

110_del_28-10_Validita_anno_scolastico_per_valutazione_alunni_22-23.pdf

Pubblicato il 10-01-2018